Art. 1 · Disposizioni generali
Titolo I

Art. 1

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Disposizioni generali

In vigore dal 7 set 1989
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839, nonché l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219; Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986; Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato; E M A N A il seguente regolamento: . Disposizioni generali 1. L'accesso ai ruoli organici del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato avviene mediante concorsi pubblici - banditi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - ovvero nelle altre forme previste dalla legge. 2. I concorsi sono banditi su base nazionale, con possibilità di previa ripartizione dei posti tra le sedi distrettuali, secondo le modalità di cui al successivo capo II. Per l'accesso alle qualifiche inferiori alla settima i concorsi possono essere banditi anche su base decentrata, distrettuale o regionale, ai fini dell'assunzione presso l'avvocatura generale ovvero presso determinate avvocature distrettuali. 3. Le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni del presente capo, sono nominate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto, o successivo, sono nominati il presidente, i componenti e il segretario supplenti, nonché gli eventuali membri aggiunti a norma dell', quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296#art-1