Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 14 gen 1990
1. Il Ministero dell'interno, sulla base della comunicazione delle amministrazioni cedenti indicata al precedente , comma 2, provvede ad erogare, con decorrenza dal 1› gennaio 1990, agli enti locali presso i quali è stato destinato il personale, i maggiori contributi ordinari dovuti, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo goduto dal personale interessato alla data del trasferimento, secondo le scadenze stabilite dalla legge per il pagamento dei contributi ordinari; per gli anni successivi viene consolidato lo stesso importo nei contributi ordinari. 2. Il Ministero dell'interno, sulla base della predetta comunicazione provvede alla riduzione, a partire dal 1› gennaio 1990, dei trasferimenti ordinari agli enti locali interessati, in relazione alle unità di personale cedute, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo goduto al momento del trasferimento. 3. I rapporti finanziari concernenti la corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito fino al 31 dicembre 1989, sono disciplinati mediante apposita convenzione fra gli enti interessati. Nelle more della stipula di detta convenzione, alla corresponsione del trattamento economico provvede l'amministrazione cedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-07-22;428#art-8