Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 14 gen 1990
1. Per l'anno 1990, il Ministero del tesoro provvede, con propri decreti, ad effettuare, entro il 30 aprile, le occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento dei fondi (relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale trasferito a seguito della mobilità) dagli stati di previsione delle amministrazioni statali cedenti allo stato di previsione del Ministero dell'interno con riferimento al periodo 1› luglio-31 dicembre 1990. 2. L'ammontare annuo delle riduzioni di cui al precedente , lettera e), da apportare dall'anno 1991 costituisce base per il consolidamento delle variazioni negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-07-22;428#art-4