Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 gen 1990
1. Sino a tutto il 30 giugno 1990, alla corresponsione del trattamento economico di cui al precedente , lettera c), al personale contemplato dal summenzionato , provvedono direttamente le amministrazioni cedenti.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-07-22;428#art-3