Art. 3 · Formazione della graduatoria

Art. 3

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Formazione della graduatoria

In vigore dal 15 apr 1989
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, con riferimento alle singole qualifiche, categorie o profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno e a tempo parziale indicati negli avvisi di reclutamento, predispongono apposite graduatorie, sulla base dei seguenti titoli dichiarati dai candidati nelle domande: a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto; b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purchè non si siano conclusi per demerito. 2. Alla votazione conseguita nel titolo di studio prescritto rispettivamente per l'accesso alla settima e per l'accesso alla quinta ed alla sesta qualifica funzionale è attribuito un punteggio fino al massimo di 4 punti. Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più anziano di età. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico. 3. Qualora il programma di intervento debba essere attuato stabilmente in più sedi di servizio, i candidati sono tenuti a dichiarare nella domanda la sede prescelta tra quelle indicate nell'avviso di reclutamento e sono inclusi soltanto nella graduatoria riferita alla sede medesima. 4. È ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei commi precedenti, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale. 5. All'espletamento della prova selettiva attende apposita commissione presieduta da un dirigente dell'amministrazione o dell'ente e composta da due funzionari di livello non inferiore al settimo, scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal componente con minore anzianità di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-30;127#art-3