Art. 5
5 / 11Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza
In vigore dal 2 apr 1989
1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, qualifica o profilo professionale e di pari anzianita.
2. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall' della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-17;117#art-5