Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 feb 1989
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988; Considerato che, per mero errore materiale, nel comma 3 dell' del citato decreto risulta omesso un riferimento normativo costituente parte essenziale della disposizione ai fini della sua attenzione; Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente integrazione; Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; Decreta: . 1. All', comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, dopo le parole: "retribuzione minime, di cui" sono aggiunte le seguenti: "all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 27 gennaio 1989 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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