Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 feb 1989
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988;
Considerato che, per mero errore materiale, nel comma 3 dell' del citato decreto risulta omesso un riferimento normativo costituente parte essenziale della disposizione ai fini della sua attenzione;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente integrazione;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
Decreta:
.
1. All', comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, dopo le parole: "retribuzione minime, di cui" sono aggiunte le seguenti: "all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 27 gennaio 1989
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
FORMICA
Il Ministro del tesoro
AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-01-27;28#art-1