Art. 3
3 / 11In vigore dal 9 ago 1988
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni definiscono, nel rispetto delle norme vigenti, con provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche provvisorie anche territoriali di ufficio.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, i competenti organi delle singole amministrazioni, previo giudizio di congruità in ordine a quanto previsto dal comma 1, sotto la propria responsabilità, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le situazioni di esubero e di carenza di personale, per ogni circoscrizione provinciale e sede, distinto per qualifica o categoria e profilo professionale, evidenziando altresì le situazioni relative a posizioni non di ruolo, comando e fuori ruolo.
3. Le amministrazioni hanno altresì l'obbligo di dare comunicazione al personale interessato dell'appartenenza a profili professionali risultanti in esubero.
4. Del mancato adempimento nei tempi previsti nei commi precedenti, è investito il Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-08-05;325#art-3