Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 15 lug 1988
1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa. 2. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Il Ministro della sanità DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 8
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-06-04;240#art-7