Art. 7
7 / 7In vigore dal 15 lug 1988
1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.
2. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1988
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA
Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO
Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-06-04;240#art-7