Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 15 lug 1988
1. Il sindaco dei comuni di cui all', qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, sopravvengano difficoltà alla disponibilità di gasolio con contenuto di zolfo pari allo 0,2% in peso, può introdurre deroghe a quanto previsto dall' del presente decreto per un periodo di tempo non superiore ad un mese, fermo restando il disposto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400. 2. Deroghe per periodi di tempo maggiori di un mese possono essere autorizzate, ove persistano le summenzionate difficoltà, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-06-04;240#art-6