Art. 2

Art. 2

2 / 7
In vigore dal 15 lug 1988
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 non può essere immesso sul mercato gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,3% in peso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-06-04;240#art-2