Art. 2
2 / 7In vigore dal 15 lug 1988
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 non può essere immesso sul mercato gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,3% in peso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-06-04;240#art-2