Art. 5
5 / 7In vigore dal 26 lug 1988
1. I dipendenti che non hanno superato la prova d'esame di accertamento di conoscenza della lingua o che non abbiano presentato domanda entro i termini di cui al precedente , possono partecipare ai corsi di addestramento linguistico organizzati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dalla regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Ai dipendenti, iscritti ai corsi di cui al comma 1, viene riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento nelle misure corrispondenti al 70 per cento dell'indennità di seconda lingua. I corsi si svolgeranno fuori dal normale orario di lavoro per un numero di ore annue comprese tra un minimo di 80 ed un massimo di 160 e secondo un programma che si svolge nell'arco di dieci mesi.
3. Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo.
4. Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità dopo un periodo di tempo non inferiore a due mesi. Conseguita la idoneità, per il dipendente viene ripristinata la corresponsione dell'assegno speciale.
5. I corsi di cui al presente articolo si svolgono per un periodo di anni sette.
6. L'assegno speciale viene decurtato in rapporto alle ore di assenza dal corso non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.
7. L'assegno speciale viene corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza percepire l'assegno medesimo.
8. Con giudizio motivato possono essere ammessi alla prova definitiva di accertamento di conoscenza della lingua francese i dipendenti che, successivamente al primo corso, abbiano dato prova di particolare profitto.
9. L'assegno speciale non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.
10. Le spese relative alla organizzazione dei corsi, sono a carico della regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-05-30;287#art-5