Art. 4
4 / 7In vigore dal 26 lug 1988
1. Il personale di cui al precedente che non è stato mai sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, può chiedere di essere sottoposto alle prove previste per il proprio profilo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma, le competenti amministrazioni provvedono all'accertamento della conoscenza della lingua francese determinando le relative modalità.
3. Accertata la conoscenza della lingua francese, l'indennità viene attribuita, ai dipendenti di cui al 1 comma, con decorrenza dal 1 gennaio 1986.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-05-30;287#art-4