Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 mag 1988
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 7, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali; Ritenuta la necessità di modificare le limitazioni poste dal secondo periodo dell'art. 9, comma 3, al fine di consentire una maggiore flessibilità nella scelta dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica; Decreta: 1. Il secondo periodo dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, di cui in premessa, è sostituito dal seguente: "L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per dispensa o per decadenza dall'impiego comunque determinata". 2. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 17 febbraio 1988 Il Presidente: GORIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 119
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