Art. 39 · Ammissione al prestito locale
Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle RicercheCapo IV

Art. 39

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Ammissione al prestito locale

In vigore dal 22 gen 1988
Sono ammessi al prestito locale: di diritto: i membri dei comitati nazionali di consulenza e delle commissioni del CNR; i direttori degli istituti, centri, gruppi, aree di ricerca, progetti finalizzati ed altre iniziative scientifiche del CNR; le pubbliche amministrazioni, ordini professionali, industrie specializzate e istituti privati di ricerca; i dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se in aspettativa, disponibilità o in pensione; gli appartenenti agli ordini professionali; mediante malleveria: i dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca; i laureandi. Il direttore della biblioteca può, sotto la propria responsabilità, concedere libri in prestito a persone o enti non compresi nelle categorie elencate nei commi precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-39