Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Capo IV
Art. 39
29 / 48Ammissione al prestito locale
In vigore dal 22 gen 1988
Sono ammessi al prestito locale:
di diritto:
i membri dei comitati nazionali di consulenza e delle commissioni del CNR;
i direttori degli istituti, centri, gruppi, aree di ricerca, progetti finalizzati ed altre iniziative scientifiche del CNR;
le pubbliche amministrazioni, ordini professionali, industrie specializzate e istituti privati di ricerca;
i dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se in aspettativa, disponibilità o in pensione;
gli appartenenti agli ordini professionali;
mediante malleveria:
i dipendenti di industrie specializzate e istituti privati di ricerca;
i laureandi.
Il direttore della biblioteca può, sotto la propria responsabilità, concedere libri in prestito a persone o enti non compresi nelle categorie elencate nei commi precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-39