Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Capo II
Art. 34
14 / 48Richiesta di pubblicazioni in lettura
In vigore dal 22 gen 1988
La richiesta delle pubblicazioni non collocate nelle sale di lettura e consultazione è fatta per iscritto sopra appositi moduli.
I moduli per le richieste devono contenere chiaramente e compiutamente l'indicazione della pubblicazione domandata, la segnatura di collocazione e il nome del richiedente.
Per ogni opera è fatta una richiesta separata; per opere in più volumi o per volumi successivi di uno stesso periodico va riempito un solo modulo di richiesta.
Di regola non sono concessi contemporaneamente in lettura più di quattro volumi per volta.
È tuttavia facoltà del direttore consentire in casi particolari l'uso contemporaneo di un maggior numero di pubblicazioni o di volumi.
Chi ha ricevuto un'opera in lettura può chiedere, all'atto della restituzione, che essa venga tenuta a sua disposizione per il giorno o per i giorni successivi. La durata di tale deposito e il numero complessivo dei depositi da consentire sono stabiliti dal direttore.
Il trasporto dei libri dal posto di collocazione al luogo di consegna deve essere organizzato in modo da abbreviare al massimo il periodo di attesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-34