Art. 29 · Ingresso - Guardaroba
Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle RicercheTitolo IICapo I

Art. 29

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Ingresso - Guardaroba

In vigore dal 22 gen 1988
Prima di entrare in biblioteca il lettore ha l'obbligo di depositare presso l'impiegato di vigilanza all'ingresso borse, cartelle, camici, libri personali ed altri oggetti non consentiti dalle vigenti disposizioni. Ha inoltre l'obbligo di firmare, chiaramente, il registro di ingresso apponendovi l'orario di entrata e uscita, la professione, il numero della tessera di ammissione. Su motivata richiesta è permesso entrare in biblioteca con uno o più libri personali, dietro rilascio di apposito permesso scritto. In particolare, gli studenti hanno facoltà di entrare nelle sale di consultazione con uno o più libri personali, allo scopo di poter integrare lo studio con la consultazione di tavole, atlanti, dizionari ed altri sussidi. I permessi vengono rilasciati dal direttore della biblioteca, dietro richiesta degli interessati, per periodi determinati e rinnovabili. È rigorosamente vietato fumare in qualsiasi ambiente della biblioteca che non sia eventualmente destinato a tale uso. Chi trasgredisca la disciplina della biblioteca o ne turbi comunque la quiete può essere escluso, temporaneamente o definitivamente, dalla frequenza della medesima, mediante motivata disposizione del direttore, sentita la commissione permanente per la biblioteca.
Storico versioni

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