Regolamento della biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche›Capo IV
Art. 15
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In vigore dal 22 gen 1988
La biblioteca centrale del CNR deve avere:
1) un registro cronologico di entrata delle pubblicazioni (inventario);
2) un registro di protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;
3) un registro delle opere desiderate dagli utenti.
Il registro cronologico di entrata, che vale da inventario della biblioteca, deve distinguere le registrazioni delle pubblicazioni in arrivo secondo il tipo di accesso: acquisto, diritto di stampa,
scambio o dono, pubblicazioni CNR.
La registrazione delle riviste deve essere separata dalla registrazione delle opere.
Il numero di entrata delle opere, a qualsiasi titolo pervenute, e dei periodici deve essere in una serie unica progressiva.
In caso di opere, in più volumi, pervenute in biblioteca contemporaneamente, o in periodi diversi, deve essere attribuito un numero ad ogni singolo volume.
Ai periodici e alle opere che si pubblicano a dispense il numero di entrata va segnato solo al primo numero di ogni annata, mentre gli opuscoli e gli estratti possono essere raggruppati per gruppi omogenei a ciascuno dei quali va assegnato un singolo numero di entrata con i relativi esponenti per ogni pezzo.
Qualora una pubblicazione periodica che non sia di acquisto vada tenuta per qualche tempo in sospeso ai fini della valutazione di cui ai punti 2) e 3) del successivo , il numero di entrata può essere assegnato nel momento in cui viene decisa la conservazione della pubblicazione presso la biblioteca.
Le pubblicazioni suscettibili di frequente aggiornamento, quali resoconti di attività, annuari, guide commerciali, etc., che non pervengano per acquisto, possono andare in catalogo ed in consultazione al pubblico non inventariate, ai fini di una più agevole eliminazione al momento dell'arrivo dell'edizione successiva, in quanto vanno classificate come pubblicazione di facile consumo.
È in facoltà del direttore, sentita la commissione permanente, impiantare altri registri e apportare alla forma dei suddetti le modifiche suggerite dall'esperienza o dall'affermarsi di nuove metodologie e tecniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rdb-15