Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 gen 1988
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 7 ottobre 1987 Il Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rd-2