Art. 2
In vigore dal 22 gen 1988
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 7 ottobre 1987
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
GORIA
Il Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-10-07;475#art-rd-2