Art. 7
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo I

Art. 7

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In vigore dal 7 ott 1987
Alla votazione per le elezioni di cui al precedente prendono parte i professori di ruolo, tanto della I che della II delle fasce previste dall' del DPR 11 luglio 1980, n. 382, ciascuno relativamente al Comitato cui asserisce la propria disciplina secondo le indicazioni delle tabelle A e B. L'elenco nominativo dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alla votazione, è formato dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio Nazionale delle Ricerche entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; la ripartizione dei professori stessi nei gruppi di discipline di cui alle allegate tabelle A e B effettuata dal CNR. Ciascun professore dispone di un numero di voti pari alla metà del numero dei gruppi di discipline afferenti al Comitato per il quale èchiamato a votare, arrotondato per difetto in caso di numero dispari. I voti devono essere espressi scrivendo in modo chiaro e leggibile nell'apposito spazio della parte centrale della scheda di votazione il cognome ed il nome dei candidati che si intendono designare, prescelti tra gli iscritti nell'elenco relativo al Comitato per il quale viene espresso il voto, indipendentemente dal gruppo di appartenenza dell'elettore. Non possono essere espressi, da ciascun elettore, più voti per un medesimo gruppo.
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