Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo II
Art. 28
28 / 29In vigore dal 7 ott 1987
Per quanto concerne la competenza ed il conseguente funzionamento dei Comitati nazionali di consulenza di cui al presente Regolamento e dei relativi organi valgono le norme di cui al Titolo II e III del Regolamento concernente il funzionamento degli Organi direttivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dei Comitati nazionali di consulenza e dell'Assemblea plenaria, approvato con D.P.C.M. 26 gennaio 1967, ed al D.P.C.M. 30 marzo 1971, che modifica l' del Regolamento predetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-28