Art. 13
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo I

Art. 13

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In vigore dal 7 ott 1987
L'elezione dei 15 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alla lettera f) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, ha luogo, per ogni Comitato, secondo la ripartizione stabilita dall'art. 2 del presente Regolamento sulla base delle discipline afferenti al Comitato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-13