Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 10
10 / 29In vigore dal 7 ott 1987
Alla votazione per le elezioni, di cui al precedente prendono parte i dipendenti di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale.
L'elenco nominativo degli aventi titolo a prendere parte alla votazione per ogni singolo Comitato è formato dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche in ragione del settore di appartenenza; relativamente a ciascun Comitato possono votare ed essere votati tutti gli iscritti nel rispettivo elenco.
Ciascun elettore dispone di un solo voto; il voto deve essere espresso scrivendo in modo chiaro e leggibile nell'apposito spazio della parte centrale della scheda di votazione il cognome ed il nome del candidato che si intende designare.
Nell'ambito dei posti previsti dall' del presente Regolamento sono eletti, per ciascuno dei Comitati predetti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per i Comitati per i quali è previsto un numero di componenti da eleggere maggiore di due, il suddetto elenco nominativo degli aventi titolo a prendere parte alle votazioni per il rispettivo Comitato è ripartito fra i raggruppamenti disciplinari indicati nella tabella C allegata al presente Regolamento, il cui numero deve essere pari al numero dei componenti da eleggere.
Per i Comitati di cui al comma precedente ciascun elettore dispone ugualmente di un solo voto; il voto deve essere espresso scrivendo in modo chiaro e leggibile nell'apposito spazio della parte centrale della scheda di votazione il cognome ed il nome del candidato che si intende designare, prescelto tra gli iscritti nell'elenco relativo al Comitato per il quale viene espresso il voto, indipendentemente dal raggruppamento di appartenenza dell'elettore.
Nell'ambito dei posti previsti dall' del presente Regolamento sono eletti, per ciascuno dei Comitati di cui al precedente quinto comma, coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito di ogni raggruppamento disciplinare.
Nessun raggruppamento disciplinare può avere più di un eletto e nessun collaboratore tecnico-professionale può essere eletto per un raggruppamento disciplinare cui non appartenga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-10