Art. 6
6 / 8Accesso alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67
In vigore dal 8 ott 1987
1. Qualora le imprese richiedenti le provvidenze di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge abbiano iniziato l'attività relativa alla testata radiofonica trasmessa in data posteriore al 1 gennaio 1986, si provvede all'erogazione del contributo ivi previsto a decorrere dal compimento dei due anni di attività.
2. Qualora la società o l'imprenditore individuale, per i quali sussistano, a decorrere dal 1 gennaio 1985, i presupposti e le condizioni per l'ammissione alle provvidenze di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge, procedano, rispettivamente, alla fusione con altra società o al conferimento dell'azienda in società, le provvidenze anzidette sono erogate alla società incorporante o alla società cui l'azienda sia stata conferita sulla base dei costi risultanti dai bilanci delle imprese cessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-15;410#art-6