Art. 4
4 / 8Modalità di erogazione delle provvidenze
In vigore dal 7 gen 2011
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
3. A cura del Servizio dell'editoria verrà data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-15;410#art-4