Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 26 giu 1987
Il quarto comma dell'art. 9 (Secondo periodo ed esame di fine corso) è così sostituito: "Il voto positivo dal ventuno al trenta verrà integrato da un coefficiente autonomo aggiuntivo fino a cinque punti, che sarà attribuito dalla stessa commissione giudicatrice degli esami di fine corso, tenendo conto: a) delle proposte che verranno formulate, a fine corso, dal collegio dei docenti incaricati in ogni classe, in merito all'impegno globale dimostrato da ciascun allievo durante lo svolgimento del corso; b) della relazione che verrà redatta, a fine corso, dal direttore responsabile di sede, in merito all'assiduità con la quale ciascun allievo avrà frequentato il corso stesso, ivi compresi i periodi di applicazione e di ricerca".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-04-08;227#art-4