Art. 9
9 / 12In vigore dal 25 giu 1946
Le spese per il funzionamento del Comitato devono essere autorizzate dal presidente o da chi ne fa le veci.
I prelevamenti dalla contabilità speciale aperta a favore del Ministero dell'industria e commercio - Comitato carboni - presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, ai termini dell', sono effettuati, esclusivamente, mediante ordinativi tratti sulla detta contabilità speciale e pagabili direttamente a favore dei creditori.
Gli ordinativi stessi sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal funzionario del Comitato incaricato della tenuta dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-9