Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 25 giu 1946
Le spese per il funzionamento del Comitato devono essere autorizzate dal presidente o da chi ne fa le veci. I prelevamenti dalla contabilità speciale aperta a favore del Ministero dell'industria e commercio - Comitato carboni - presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, ai termini dell', sono effettuati, esclusivamente, mediante ordinativi tratti sulla detta contabilità speciale e pagabili direttamente a favore dei creditori. Gli ordinativi stessi sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal funzionario del Comitato incaricato della tenuta dei conti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-9