Art. 6
6 / 12In vigore dal 25 giu 1946
La ripartizione delle assegnazioni di combustibile solido, sia importato che nazionale, è fatta di volta in volta dal Ministero dell'industria e commercio, in base ai piani prestabiliti, in relazione alle necessità delle singole industrie ed ai programmi nazionali di produzione, stabiliti dal Ministero medesimo, previo parere del Comitato carboni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-6