Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 25 giu 1946
La ripartizione delle assegnazioni di combustibile solido, sia importato che nazionale, è fatta di volta in volta dal Ministero dell'industria e commercio, in base ai piani prestabiliti, in relazione alle necessità delle singole industrie ed ai programmi nazionali di produzione, stabiliti dal Ministero medesimo, previo parere del Comitato carboni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-6