Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 25 giu 1946
Il presidente ha la rappresentanza giuridica del Comitato. Può delegare i suoi poteri ad un componente del Comitato per la trattazione degli affari d'importazione di combustibili solidi e per le altre questioni inerenti alla competenza del Comitato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-5