Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 25 giu 1946
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi alla Amministrazione italiana. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 8 maggio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - GRONCHI - CORBINO LOMBARDI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 232. - FRASCA
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