Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 10 giu 1946
I finanziamenti di cui al presente decreto costituiscono una gestione speciale dell'I.M.I. per conto dello Stato, all'infuori delle operazioni comportanti la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo. Tale gestione è regolata da apposita, convenzione che sarà stipulata tra il Ministero del tesoro e l'I.M.I. e sarà registrata alla Corte dei conti. La convenzione detterà anche le norme per la fornitura da parte dei Tesoro dello Stato, dei fondi necessari per la esecuzione dei finanziamenti di cui al presente decreto.
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