Art. 4

Art. 4

4 / 7
In vigore dal 10 giu 1946
A prescindere dalle garanzie particolari che verranno decise, per i singoli finanziamenti, dal Comitato di cui all', ai crediti derivanti dai finanziamenti stessi si intendono applicabili le disposizioni dell' e dei due primi capoversi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;449#art-4