Art. 3

Art. 3

3 / 7
In vigore dal 10 giu 1946
Le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti di cui all', ivi compresa la durata, la misura degli interessi ed eventuali provvigioni all'I.M.I. da corrispondere sui finanziamenti, sono deliberate dal Comitato di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;449#art-3