Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 giu 1946
Per i contribuiti e le sovvenzioni statali concessi anteriormente alle date di liberazione, per i quali dal parte delle Amministrazioni competenti venga riconosciuta, d'intesa col Ministero del tesoro, la sussistenza, delle ragioni che ne determinarono la concessione, è disposto il pagamento integrale in contanti. Con separato provvedimento legislativo saranno emanate le norme per il pagamento o il recupero dei con tributi comunque concessi dalle Amministrazioni militari per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento ed il decentramento di impianti od attrezzature destinati a produzione d'interesse bellico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;428#art-4