Art. 3
3 / 13In vigore dal 25 giu 1946
Per le cessioni di crediti verso lo Stato da parte di ditte fornitrici ad istituti di credito od enti similari, avvenute anteriormente alla data di liberazione delle singole zone col benestare delle Amministrazioni interessate, sarà eseguito il pagamento integrale in contanti delle partite cedute fino a concorrenza delle somme effettivamente già versate a fronte delle rispettive cessioni e secondo le modalità che regolano le cessioni stesse.
Per la restante parte non versata si provvederà, entro il limite del 30% del debito, mediante titoli del Debito pubblico.
Qualora per i crediti dati in garanzia per ottenere le anticipazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 305 e successive modificazioni ed aggiunte, l'ammontare delle somme occorrenti ad effettuare la compensazione (mediante versamento allo stato di previsione dell'entrata) ecceda il 70% dei relativi importi definitivamente liquidati, è autorizzata la corresponsione in contanti di tale eventuale eccedenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;428#art-3