Art. 2
2 / 13In vigore dal 25 giu 1946
Il pagamento dei debiti scaduti dello Stato relativi a requisizione di immobili e di mobili e ad occupazione ed espropriazione di immobili, eseguite anteriormente alle date di liberazione, sarà effettuato in con tanti per l'intero importo.
Inoltre verrà, corrisposto in contanti nel suo importo integrale il pagamento dei debiti relativi a requisizione, noleggio e assicurazione obbligatoria del naviglio mercantile, fermi restando i vincoli previsti dall R. decretolegge 8 dicembre 1942, n. 1808.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;428#art-2