Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 19 giu 1946
Qualora la gestione presenti un saldo passivo a carico dei proprietari dei beni, il credito relativo, se non soddisfatto, ha privilegio sui beni restiuiti con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato. Trattandosi di beni mobili, la cosa da restituire può. Essere ritenuta in tutto od in parte, finché il detto credito non sia soddisfatto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;393#art-9