Art. 7
7 / 14In vigore dal 19 giu 1946
Il conto della gestione, da rendersi ai proprietari dei beni non allenati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore alla alienazione, deve essere presentato entro Il termine di sci mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui i beni siano stati già restituiti, oppure dalla data della restituzione, quando questa avvenga successivamente.
Per comprovata necessità tale termine può essere prorogato per non oltre sei mesi, con provvedimento del Ministro per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;393#art-7