Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 giu 1946
Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il proprietario che non abbia la possibilità di esercitare l'azione di rivendicazione può ripetere dallo Stato il prezzo da questo ricavato dalla vendita con gli interessi legali dal giorno di questa. La relativa azione può essere esercitata nel termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; Se i beni hanno formata oggetto di successive vendite il proprietario ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione, sempre che la relativa azione sia esercitata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quando si tratti di beni pei quali la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede, che i successivi acquirenti conoscessero il vizio dell'acquisto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;393#art-4