Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 giu 1946
L'azione di rivendicazione preveduta nell' può essere esercitata entro il termine di tre anni qualora, si tratti di beni trasferiti a terzi anteriormente albi data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso preveduto dal comma precedente, il proprietario ha facoltà di chiedere, invece che la restituzione dei beni, la somma ricavata dallo Stato per effetto della vendita con gli interessi legali dalla data di questa. Nella ipotesi di successive alienazioni il proprietario ha altresì il diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione. Decorso il triennio di cui al primo comma il proprietario, nella ipotesi ivi prevista, ha soltanto il diritto di ripetere dallo Stato la somma da esso ricavata dlalla vendita con gli interessi legali. Tale azione può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;393#art-3