Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 giu 1946
L'azione di rivendicazione per i beni in possesso dello Stato può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Peraltro lo Stato risponde soltanto dei frutti percepiti nel triennio anteriore alla domanda di rivendicazione.
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