Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 19 giu 1946
Tutti gli atti, anche di carattere giudiziario, occorenti per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie, nonché da qualsiasi altro diritto o gravame fiscale. Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà. Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie riscosse in dipendenza di atti di alienazione inefficaci, contemplati nel presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;393#art-11