Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 19 giu 1946
Gli atti con i quali è riconosciuta l'inefficacia del provvedimento di confisca o di sequestro relativi ai beni contemplati nell' e dei trasferimenti successivi, sono annotati a margine della trascrizione del provvedimento di confisca o di sequestro e dei trasferimenti successivi, a cura degli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;393#art-10