Art. 4
4 / 5In vigore dal 16 giu 1946
I detentori di apparecchi radioriceventi impiantati su automezzi devono, ai sensi dell'art. 267 del Codice postale e delle telecomunicazioni, contrarre un apposito abbonamento alle radioaudizioni, indipendentemente da quello eventualmente esistente per altro apparecchio diversamente situato.
Gli apparecchi situati su automezzi sono soggetti alle norme comuni stabilite per gli ordinari abbonamenti.
Sul libretto di iscrizione alle radiodiffusioni, oltre alle consuete indicazioni, devono essere annotati la sigla e il numero della targa dell'automezzo sul quale è istallato l'apparecchio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;382#art-4