Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Viste le leggi 6 maggio 1940, n. 554 e 26 marzo 1942, n. 406, concernente la disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche; Visto il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra e per la marina; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8,9 e 10 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e l'art. 6 della legge 26 marzo 1942, n. 406, che stabilivano l'obbligo della denuncia degli aerei esterni installati per le audizioni radiofoniche.
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