Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili; Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione di detta legge; Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1728, e 7 aprile 1941, n. 358, che hanno modificato le disposizioni stesse; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È elevato a giorni sessanta il termine perentorio entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e le quietanze relative a concorsi per trasferimento fra notai in esercizio, di cui all' del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 30 aprile 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 168. - FRASCA
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