Art. 1
1 / 1In vigore dal 21 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione di detta legge;
Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1728, e 7 aprile 1941, n. 358, che hanno modificato le disposizioni stesse;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È elevato a giorni sessanta il termine perentorio entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e le quietanze relative a concorsi per trasferimento fra notai in esercizio, di cui all' del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 168. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-30;406#art-1