Art. 2
2 / 3In vigore dal 3 lug 1946
Gli organici dei comuni di Monfumo, di Caerano di San Marco e di Refrontolo ed i nuovi organici dei comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti con gli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale in servizio presso i comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-26;545#art-2