Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 lug 1946
Gli organici dei comuni di Ostana, di Moiola e di Prunetto ed i nuovi organici dei comuni di Crissolo, di Gaiola e di Monesiglio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti negli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione. Al personale in servizio presso i comuni di Crissolo, Gaiola e Monesiglio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-26;544#art-2