Art. 4
4 / 4In vigore dal 15 mag 1946
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso avrà effetto per l'applicazione della misura dei contributi e delle prestazioni di cui all' dal 1° maggio 1946 nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dall'inizio del periodo di paga immediatamente successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o in mancanza dall'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BARBARESCHI - GRONCHI - CORBINO - TOGLIATTI
Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 205. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-19;213#art-4