Art. 3
3 / 4In vigore dal 15 mag 1946
Ai fini del calcolo dei contributi e delle, prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dal presente decreto si applicano per la determinazione degli elementi della retribuzione le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-19;213#art-3